Cambiano i limiti per i pagamenti in contanti – € 999,99 dal 01/01/2022

L’importo massimo da poter effettuare in contanti pari ad € 1.999,99 (fino al 31 dicembre 2021) fissato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007) vige per le transazioni effettuate fra soggetti diversi, a qualsiasi titolo.

Il divieto prescinde dalla causale del pagamento, quindi la violazione si compie se il pagamento avviene sia nella sfera privata tra persone fisiche (anche famigliari) sia in ambito commerciale.

Le sanzioni saranno applicate a tutti soggetti coinvolti e pertanto è bene conoscere le regole sia che ci si trovi nel ruolo del pagatore che in quello del ricevente.

Non rientrano nel divieto i molteplici pagamenti di importo inferiore alla soglia di legge che complessivamente la superano, nel caso siano:

  1. relativi a distinte ed autonome operazioni di fornitura indipendenti tra loro (rischio elusione);
  2. riguardanti la medesima operazione in un cui contrattualmente si stabilisce il frazionamento delle somministrazioni e dei relativi pagamenti;
  3. i pagamenti rateali stabiliti contrattualmente ed annotati fiscalmente (fattura).

A partire dal 1° gennaio 2022 la parte da utilizzare in contanti nelle transazioni sarà massimo pari ad € 999,99 e la parte eccedente dovrà essere necessariamente regolata con assegni non trasferibili, bonifici, bancomat o carte collegate ad un conto corrente (munite di IBAN).

Attenzione: nel caso le informazioni relative a pagamenti vietati pervengano ad un professionista (od altro soggetto) assoggettato alla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007), egli sarà obbligato ad effettuare apposita segnalazione all’Autorità competente entro 30 giorni.