LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO FISCALE 124/2019
LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO FISCALE 124/2019
E’ stata approvata sia dalla Camera che dal Senato la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.”. Il testo come ogni anno ha subito molte modifiche in sede di conversione di seguito sinteticamente esposte.
Si precisa che il testo ufficiale è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Con la presente, cogliamo l’occasione per porgere i nostri auguri per un sereno Natale e un felice Anno Nuovo.
LE PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI DEL DECRETO FISCALE 2019
Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione
(Art.1)
L’articolo 1 riguarda l’accollo del debito imposta altrui disciplinato dall’articolo 8 dello Statuto del contribuente . L’articolo in commento per prevenire comportamenti fraudolenti, prevede che
• per il pagamento non si possa utilizzare nessuna compensazione da parte dell’accollante;
• i versamenti con compensazioni si considerino come non avvenuti, con le conseguenti sanzioni in capo ai soggetti coinvolti.
• gli atti di recupero delle sanzioni, dell’imposta non versata e dei relativi interessi possano essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della presentazione della delega di pagamento. In particolare, le sanzioni sono irrogate:
all’accollante nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione di leggi vigenti. In questo caso si applica la sanzione pari al 30% del credito utilizzato; nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi.
anche all’accollato. Nei confronti di questo soggetto, oltre al recupero dell’imposta non versata e dei relativi interessi, è prevista una sanzione pari al 30% dell’imposta. Tale sanzione è dimezzata in caso di pagamento entro 90 giorni.
L ’accollante è coobbligato in solido con l’accollato per l’imposta e gli interessi.
SANZIONI
ACCOLLANTE • Sanzione pari al 30% credito utilizzato
• Sanzione dal 100% al 200% del credito utilizzato se il credito è inesistente
ACCOLLATO • Sanzioni pari al 30% nel caso di pagamento oltre i 90 giorni
• Sanzione pari al 15% nel caso di pagamento entro i 90 giorni
Si attende un futuro provvedimento dell’Agenzia delle entrate con le disposizioni attuative.
Cessazione partita IVA ed inibizione compensazione
(Art. 2)
L’articolo 2 rientra nell’ambito delle attività di contrasto agli indebiti utilizzi di crediti da parte di soggetti titolari di partita IVA, destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA e di esclusione dalla banca dati VIES necessaria per le operazioni intracomunitarie.
La norma prevede che in questi casi, venga esclusa:
CESSAZIONE PARTITA IVA la facoltà di avvalersi a partire dalla data di notifica del provvedimento della compensazione dei crediti, a prescindere dalla tipologia e dall’importo, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulta cessata
ESCLUSIONE BANCA DATI VIES la facoltà di avvalersi a partire dalla data di notifica del Provvedimento della compensazione dei crediti IVA. L’esclusione opera finché non vengono rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.
Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di queste restrizioni, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24 mediante apposita ricevuta.
Contrasto alle indebite compensazioni
(Art. 3)
L’articolo 3 rafforza il contrasto alle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24.
In particolare, per i crediti maturati dal periodo d’imposta in corso al 2019 viene previsto che la compensazione del credito IVA, delle imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive e IRAP, sia annuali sia relative a periodi inferiori all’anno per importi superiori a 5.000 euro annui, possa essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
Esteso inoltre l’obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche tramite F24 a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione e non solo ai soggetti titolari di partita IVA.
E’ stata prevista una specifica disciplina sanzionatoria da applicare dalle deleghe di pagamento presentate dal mese di marzo 2020 nei casi in cui venga individuato il tentativo di compensare crediti non utilizzabili. In particolare:
• qualora i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega e la relativa sanzione. Il contribuente ha i successivi 30 giorni per fornire chiarimenti. L’iscrizione a ruolo non avviene se il contribuente paga entro i successivi 30 giorni altrimenti l’Agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.
• nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo si applica una sanzione
pari al 5% dell’importo per importi fino a 5.000 euro
pari a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro per ciascuna delega non eseguita.
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera
(art. 4)
L’articolo 4 è stato interamente modificato nell’iter parlamentare e contiene misure in materia di contrasto all’omesso versamento delle ritenute. In particolare, dispone:
1. l’obbligo per il committente che affida il compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 a un’impresa di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute. Le ritenute sono trattenute dall’impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute deve essere effettuato dall’impresa appaltatrice con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. La stessa entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento ha obblighi di trasmissione dei dati via pec;
2. stabilisce che il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate, dandone comunicazione all’Agenzia delle entrate;
3. Le imprese appaltatrici non possono avvalersi della compensazione per estinguere le obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati nel corso del contratto, per il personale impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
4. Estende l’inversione contabile in materia di Iva (reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente. La norma prevede che l’inversione contabile non si applichi per le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti/società soggetti allo split payment.
Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano qualora le imprese comunichino al committente, allegando la relativa certificazione messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza di determinati requisiti .
Contrasto alle frodi in materia di accisa
(Art. 5)
L’articolo 5, modificato in sede di conversione, riguarda i prodotti energetici impiegati come carburanti per autotrazione e come combustibili per riscaldamento che sono sottoposti ad accisa . Il decreto:
1. modifica il sistema EMCS introducendo il termine temporale di 24 ore, decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna, per la trasmissione della nota di ricevimento prevista per la chiusura del regime sospensivo relativo alla circolazione di prodotti soggetti ad accisa.
2. introduce alcune disposizioni in merito ai requisiti di affidabilità e onorabilità che i soggetti, operanti nei vari passaggi della filiera distributiva dei prodotti carburanti in questione, devono possedere. I requisiti richiesti sono quelli necessari per il deposito fiscale
3. amplia le ipotesi in cui il gestore di un deposito fiscale privato di prodotti sottoposti ad accisa è tenuto ad ottenere la licenza fiscale, e riduce i limiti di capacità previsti per
• i depositi per uso privato, agricolo e industriale (da 25 a 10 metri cubi)
• i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali (da 10 a 5 metri cubi).
4. Prevede che per la trasmissione degli avvisi previsti in caso di trasferimenti tra depositi commerciali di prodotti già assoggettati ad accisa, le comunicazioni devono essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche.
Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti
(Art. 6)
L’articolo 6 rafforza l’azione di prevenzione e contrasto delle frodi nel settore della vendita di alcuni carburanti. Dal 1° gennaio 2020 è stata introdotta una soglia di capacità di stoccaggio (3.000 metri cubi), sia per i depositi fiscali che per i depositi dei destinatari registrati, per poter accedere alla deroga del versamento anticipato IVA.
Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti
(Art. 7)
L’articolo 7 introduce norme per contrastare l’uso fraudolento di prodotti classificabili come oli lubrificanti, che vengono illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o come combustibili per riscaldamento.
Pertanto, viene previsto un nuovo sistema di tracciabilità di tali prodotti che possono circolare nel territorio nazionale, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo, con un “Codice amministrativo di riscontro”, emesso dal sistema informatizzato dell’Agenzia dogane e monopoli, da annotare sulla documentazione di trasporto. Nella richiesta devono essere riportate determinate informazioni . Se tali obblighi non vengono rispettati, viene a configurarsi, salvo che venga fornita prova contraria, il tentativo di sottrazione del prodotto all’accertamento dell’accisa
PROVENIENZA PRODOTTI DESTINAZIONE PRODOTTI CHI DEVE RICHIEDERE IL CODICE
Altro Stato membro UE Consumo nel territorio nazionale Soggetto che effettua la prima immissione in consumo
Consumo fuori dal territorio nazionale Mittente dei prodotti
Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale
(Art. 8)
L’articolo 8 riguarda l’accisa sul gasolio commerciale prevedendo che dal 1° gennaio 2020 il rimborso agli esercenti l’attività di autotrasporto di persone e di merci effettuata con autoveicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate, di classe euro 3 o superiore sia riconosciuto, entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo.
Estensione del sistema INFOIL
(Art. 10)
L’articolo 10 prevede che gli esercenti depositi fiscali di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, si devono dotare entro il 30 giugno 2020 di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante (c.d. sistema INFOIL).
Ravvedimento operoso
(Art. 10-bis)
L’articolo 10-bis amplia l’ambito operativo del cd. ravvedimento operoso, estendendolo a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali. In precedenza, alcune riduzioni delle sanzioni (1/7, 1/6, 1/5) erano riservate ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, ai tributi doganali e alle accise.
Introduzione DAS Documento Amministrativo Semplificato telematico
(Art.11)
L’articolo 11 del decreto in commento introduce, entro il 30 giugno 2020, l’obbligo di utilizzo del sistema telematico dell’Agenzia per l’emissione del DAS (Documento Amministrativo Semplificato) per gli esercenti i depositi, sia gestiti in regime sospensivo sia ad imposta assolta, che spediscono il gasolio per uso carburazione e la benzina nell’intera filiera logistica nazionale.
Trust
(Art. 13)
L’articolo 13 prevede che i redditi corrisposti a residenti italiani da trust stabiliti in Stati o territori a fiscalità privilegiata siano considerati redditi di capitale a fini IRPEF anche nel caso in cui coloro che li abbiano percepiti non risultino fra i soggetti beneficiari identificati dall’atto costitutivo del trust. In particolare, qualora non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito è incluso nella determinazione del reddito.
Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine
(Art.13-bis)
L’articolo 13-bis, introdotto in sede di conversione in legge, introduce nuovi criteri per gli investimenti destinati ai piani di risparmio a lungo termine – PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 e dispone la non applicabilità agli enti di previdenza obbligatoria e complementare delle disposizioni relative all’unicità del PIR. Resta ferma la normativa introdotta dalla legge di bilancio 2019 per gli investimenti in PIR costituiti nel 2019.
Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati
(Art. 13-ter)
L’articolo 13-ter, introdotto in sede di conversione in legge del decreto, estende le maggiori agevolazioni disposte dal cd. decreto crescita per i lavoratori impatriati anche ai lavoratori rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019 (e non come previsto dal 2020) purché risultino beneficiari del regime per i lavoratori impatriati.
Utilizzo dei files delle fatture elettroniche
(Art. 14)
L’articolo 14 del decreto fiscale prevede che i files delle fatture elettroniche siano memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi al fine di essere utilizzati:
• dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
• dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e controllo ai fini fiscali.
La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle entrate sentito il Garante per la Privacy devono adottare idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
Fatturazione elettronica e sistema Tessera Sanitaria
(Art. 15)
L’articolo 15 estende anche per l’anno 2020 la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata che prevede il loro esonero dalla fatturazione elettronica. Inoltre, anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Intercambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche vale anche per l’anno d’imposta 2020.
Infine, dal 1° luglio 2020, viene tramutato in obbligo l’attuale facoltà di poter assolvere all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri ai fini IVA mediante l’invio dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS.
Semplificazioni fiscali
(art. 16)
L’articolo 16 prevede che a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020 l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei soggetti passivi IVA, residenti e stabiliti in Italia, le bozze dei seguenti documenti:
• registri IVA (art. 23 e 25 del DPR 633/72);
• comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.
Inoltre, a partire dalle operazioni IVA 2021 l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.
I registri e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA precompilate saranno disponibili per gli operatori IVA all’interno di un’apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
L’articolo inoltre modifica i termini per l’adempimento comunicativo della trasmissione telematica dei dati delle fatture transfrontaliere (esterometro) portandoli da mensili a trimestrali. In particolare, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato deve essere effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Riordino termini presentazione 730 e assistenza fiscale
(Art. 16-bis)
L’articolo 16-bis, contiene importanti modifiche in materia di dichiarazione dei redditi e di assistenza fiscale che saranno in vigore dal 2021.
Per prima cosa, il comma 1 introduce modifiche alla disciplina per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale CAF . In particolare, la norma differisce dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello 730. I contribuenti quindi possono adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 2,5 e 8 per mille IRPEF:
a) entro il 30 settembre (rispetto al vigente 7 luglio) dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d’imposta, che presta assistenza fiscale;
b) entro il 30 settembre (rispetto al vigente 23 luglio) dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo.
I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato possono rivolgersi al sostituto o a un CAF-dipendenti solo se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo.
La disposizione continua stabilendo che:
1. i CAF conservino anche le schede relative alle scelte per la destinazione del 2 per mille dell’IRPEF fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione
2. Fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, i CAF concludono le attività di comunicazione all’Agenzia delle entrate del risultato finale delle dichiarazioni, di consegna al contribuente della copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione, nonché di trasmissione all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni predisposte; entro i seguenti termini:
Termine adempimenti Presentazione delle dichiarazioni da parte del contribuente
15 giugno Entro il 31 maggio
29 giugno dal l° al 20 giugno
23 luglio dal 21 giugno al 15 luglio
15 settembre dal 16 luglio al 31 agosto
30 settembre dal l° al 30 settembre
3. slitta dal 7 al 16 marzo del termine per la trasmissione delle certificazioni uniche, incluse quelle attestanti i contributi dovuti all’Inps.
4. Stabilisce che i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché le buste del due, del cinque e dell’otto per mille entro gli stessi termini di cui alla tabella sopra;
5. modifica la disciplina delle operazioni di conguaglio prevedendo che il sostituto d’imposta effettui il conguaglio d’imposta con la prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile. Analoga possibilità viene riconosciuta agli enti che erogano pensioni .
6. differisce al 10 ottobre (dal 30 settembre) il termine entro il quale i contribuenti danno comunicazione al sostituto d’imposta dell’importo delle somme che ritengono dovute.
Numerose anche le altre novità previste nell’articolo in commento:
1. slittamento al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti del termine entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati (rispetto all’attuale 31 marzo), e trasmetterle in via telematica all’Agenzia delle entrate (rispetto all’attuale 7 marzo).
2. l’Agenzia delle entrate, esclusivamente nell’area autenticata del proprio sito Internet, renderà disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute. Gli interessati possono delegare all’accesso anche altri soggetti .
3. Spostato dal 15 al 30 aprile il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione la dichiarazione precompilata.
4. la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, nonché dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta con scadenza 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 16 marzo.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
(Art. 17)
L’articolo 17 del decreto fiscale è stato modificato in sede di conversione e riguarda l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. La norma stabilisce che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunica con modalità telematiche al contribuente
• l’ammontare dell’imposta
• la sanzione da versare ridotta ad un terzo
• gli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Qualora gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro è possibile pagare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche con due versamenti aventi cadenza semestrale:
• il primo da effettuarsi entro il 16 giugno
• il secondo entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Modifiche al regime dell’utilizzo del contante
(art. 18)
Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 la soglia per l’utilizzo dei contanti scende dagli attuali 3.000 euro a 2.000 euro, e a 1.000 euro dal 2022. Quindi il trasferimento massimo consentito in contanti sarà di euro 1.999,99 fino al 31 dicembre 2021, e di euro 999,99 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
La medesima modifica è apportata alla soglia relativa alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai cambia valute.
Esenzione fiscale dei premi della lotteria degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless
(art. 19)
L’articolo 19 riguarda i premi previsti dalla cd. “lotteria degli scontrini ” chiarendo che:
1. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
2. sono istituiti premi speciali da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie, ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.
3. Sono previsti premi anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi.
Lotteria degli scontrini
(art. 20)
L’articolo 20 sempre sulla lotteria degli scontrini prevede che,
• La lotteria degli scontrini viene posticipata dal 1° gennaio al 1° luglio 2020.
• Al posto delle sanzioni, il consumatore può segnalare nella sezione dedicata dell’apposito Portale Lotteria la circostanza che l’esercente, al momento dell’acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice lotteria.
Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici
(art. 21)
L’articolo 21 prevede che la piattaforma tecnologica PagoPA possa essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
Inoltre, dal 1° gennaio 2021, gli esercenti che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che consentono
• la memorizzazione,
• l’inalterabilità
• la sicurezza dei dati,
possono assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici
(art. 22)
L’articolo 22 prevede che agli esercenti attività di impresa, arte o professione spetta un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carta di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione.
In particolare, il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e i compensi relativi all’anno di imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. In sede di conversione è stato stabilito che il credito imposta spetta, altresì, per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. La norma si applica nel rispetto della disciplina “de minimis”.
Il credito:
• è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni successive finché non se ne conclude l’utilizzo.
• Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e IRAP.
Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamenti elettronici, devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta.
CREDITO D’IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI
IMPORTO 30% commissioni sostenute per i pagamenti elettronici.
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e IRAP.
TIPOLOGIA DI COMMISISONI 1. addebitate per le transazioni effettuate mediante carta di credito, di debito o prepagate
2. dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020,
REQUISITI Ricavi e compensi relativi all’anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro.
UTILIZZO CREDITO esclusivamente in compensazione dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa
INDICAZIONE CREDITO nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni successive finchè non se ne conclude l’utilizzo
Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito
(art.23)
SOPPRESSO
Nel corso dell’iter di conversione è stato soppresso l’art. 23 che prevedeva sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamento tramite POS, da parte dei commercianti, pertanto addio alle sanzioni.
Proroga gare scommesse e Bingo
(art.24)
L’articolo 24 conferma la proroga al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 dei termini per indire le gare relative, rispettivamente, all’attribuzione delle concessioni di raccolta delle scommesse e del Bingo. La legge prevede che:
• l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli debba indire una gara entro il:
30.06.2020 (anziché entro il 30.09.2018) per le nuove concessioni relative alla raccolta delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi;
ed entro il 30.09.2020 (anziché entro il 30.09.2018) per le concessioni di gioco per la raccolta del Bingo in scadenza dal 2013 al 2020;
• siano prorogate fino al 31.12.2020 (anziché entro il 31.12.2019) quelle già esistenti, previo versamento delle seguenti somme:
7.500 euro (anziché 6.000) per ogni diritto relativo ai punti vendita che hanno come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di gioco regolarizzati;
4.500 euro (anziché 3.500) per ogni diritto relativo ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
Proroga entrata in funzione nuove slot Awpr
(art.25)
L’articolo 25 conferma la proroga della data di entrata in funzione delle nuove slot, cosiddette Awpr, ossia gli apparecchi con controllo del gioco da remoto . L’intervento, infatti, fissa un nuovo termine che tiene conto della tempistica stimata per la produzione delle nuove macchine (7/8 mesi):
• 9° mese successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale contenente le regole tecniche di produzione delle nuove slot, la data a partire dalla quale non sarà più possibile rilasciare nulla osta per gli apparecchi di “vecchia generazione (Awp);
• 12° mese successivo alla medesima data di pubblicazione il termine ultimo per la dismissione degli apparecchi Awp.
Aumento prelievo apparecchi intrattenimento
(art.26)
L’articolo 26 incrementa il prelievo erariale unico (PREU) applicabile agli apparecchi da intrattenimento news slot (cd AWP) e videolottery (cd VLT) secondo la tabella che segue.
TIPOLOGIA PRELIEVO FINO AL 31.12.2019 PRELIEVO DAL 01.01.2020 AL 9.2.2020 PRELIEVO DAL 10.2.2020
AWP 21.6% 21.68% 23%
VLT 7.9% 7.93% 9%
Registro unico degli operatori del gioco pubblico
(art.27)
L’articolo 27 prevede l’istituzione, a decorrere dall’esercizio 2020, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, del Registro unico degli operatori del gioco pubblico. L’obbligo di iscrizione si estende a tutti gli operatori di gioco pubblico.
Ai fini dell’iscrizione all’elenco, l’Agenzia dovrà verificare per ogni richiedente il possesso delle licenze di Pubblica sicurezza, delle autorizzazioni e delle concessioni richieste dalle normative di settore, della certificazione antimafia, nonché dell’avvenuto versamento della somma prevista per la propria categoria. A tale proposito i soggetti che:
• operano in più ambiti di gioco sono tenuti al versamento di una sola somma d’iscrizione;
• svolgono più ruoli nell’ambito della filiera del gioco, sono tenuti al versamento della somma più alta fra quelle previste per le categorie in cui operano.
L’iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente.
L’omesso versamento della somma può essere regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2% per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
L’esercizio di qualunque attività di gioco, in mancanza dell’iscrizione all’elenco è punita con:
• una sanzione pecuniaria di 10.000 euro;
• e con l’impossibilità di iscriversi all’elenco per i 5 anni successivi.
La stessa sanzione pecuniaria si applica anche al Concessionario che intrattiene rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. Inoltre, la reiterazione di tale comportamento per tre volte, anche non consecutive, nell’arco di un biennio, determina la revoca della concessione.
Le disposizioni applicative saranno stabile con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Divieto di trasferimento di denaro ai soggetti non abilitati
(art.28)
La legge di conversione del decreto fiscale conferma il divieto per:
• gli operatori bancari;
• i soggetti emittenti carte di credito;
• gli operatori finanziari e postali;
di procedere alle operazioni di trasferimento di denaro a favore di soggetti che raccolgono gioco in Italia, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, in mancanza di concessione o, comunque, di qualsiasi altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso.
La mancata osservazione di tale divieto comporta una sanzione amministrativa che varia da 300 mila a un 1 milione e 300 mila euro, per ogni singola violazione accertata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Restrizione alla conduzione di esercizi che offrono servizi di gioco pubblico
(art.30)
L’articolo 29 introduce il divieto per gli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, relative agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, di essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico.
L’intervento, inoltre, impone il divieto di partecipazione a gare o di rilascio/rinnovo/mantenimento delle concessioni in materia di giochi pubblici al caso in cui la condanna
• riguarda i reati di peculato (artt. 314, 316 codice penale); concussione (art. 317); corruzione (art. 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322); abuso d’ufficio (art. 323); associazione per delinquere (art. 416); associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis); usura (art. 644); ricettazione (art. 648) riciclaggio (art. 648-bis); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter)
• riguarda per le società partecipate da fondi di investimento o assimilati, il titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale della società di gestione del fondo.
Chiusura punto vendita per omesso versamento imposta unica
(art.31)
L’articolo 31 consente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di disporre la chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici, qualora il soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore d’imposta unica in base ad una sentenza anche non definitiva, la cui esecutività non sia sospesa. La chiusura diventerà definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli inviterà il debitore al pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna e lo intimerà alla chiusura se, decorso il periodo previsto, non fornirà prova dell’avvenuto pagamento. In tal caso avviserà senza ritardo il competente Comando della Guardia di Finanza per procedere all’esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dell’esercizio, il soggetto sanzionato è punito con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 30.000, oltre alla chiusura dell’esercizio in forma coattiva.
In caso di sentenza favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone il rimborso delle somme dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal suo deposito.
Obbligo Iva per scuola guida
(art.32)
L’articolo 32 conferma il limite delineato in sede di decreto all’esenzione IVA per le prestazioni didattiche, specificando che in tale ambito di esenzione non ricade l’insegnamento finalizzato a conseguire le patenti di guida delle categorie B e C1. L’intervento è finalizzato ad adeguare la normativa italiana a quella UE, alla luce di una recente sentenza della Corte di Giustizia .
A seguito dell’iter di conversione il legislatore esplicita in modo chiaro che sono escluse dal novero delle prestazioni esenti quelle relative all’insegnamento della guida per l’ottenimento delle patenti B e C. Le altre categorie di patenti di guida possono invece rientrare nella nozione di formazione professionale esente da IVA, in quanto ordinariamente preordinate all’esercizio di una attività professionale.
La norma entrerà in vigore il 1° gennaio 2020.
A partire dall’entrata in vigore della norma le autoscuole dovranno effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Tuttavia, per consentire il tempo necessario all’adeguamento dei sistemi tecnici e informatici, fino al 30.06.2020 i corrispettivi per le prestazioni in esame potranno essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale , ovvero dello scontrino fiscale .
Iva agevolata sui prodotti igienico sanitari
(art.32-ter)
L’articolo 32-ter prevede l’assoggettamento all’aliquota ridotta al 5% per i prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali dal 1° gennaio 2020.
Modifica al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici
(art.32-quater)
L’articolo 32-quater interviene in merito al regime fiscale dei dividendi corrisposti alle società semplici, prevedendo che il principio di tassazione per trasparenza si applichi interamente e direttamente in capo ai soci. Limitatamente ai dividendi, quindi, la società semplice è come se non esistesse, si considera il dividendo come percepito direttamente dal socio e tassato con il regime fiscale applicabile a ciascuno di essi. Pertanto:
• nel caso di socio-società di capitali, gli utili sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare, il residuo 5% concorrerà a formare il reddito complessivo soggetto all’Ires del 24%;
• nel caso di socio-società di persone commerciale, gli utili sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare;
• nel caso di socio-persona fisica residente che possiede partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa, gli utili sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 26%. In tal caso, la ritenuta è operata sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.
Differimento sospensione versamenti sisma 26.12.2018
(art. 33)
L’articolo 33 conferma il differimento al 16.01.2020 della ripresa dei versamenti sospesi fino al 30 settembre 2019 con il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, per i contribuenti interessati dal sisma del 26 dicembre 2018 che ha colpito i seguenti comuni della provincia di Catania .
Si ricorda che la sospensione dei versamenti non comprende le ritenute operate dai sostituti d’imposta.
Oltre al differimento dei termini di sospensione, il decreto fiscale prevede che i versamenti sospesi devono essere restituiti senza sanzioni e interessi in un’unica soluzione entro il 16 gennaio 2020, ovvero a rate, a decorrere dalla stessa data, fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, da versare entro il 16 di ogni mese.
Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2020.
Contributo 100% comuni fino al 2021 per lotta all’evasione
(art. 34)
L’articolo 34 conferma la proroga di un altro anno, quindi fino al 2021, dell’attribuzione ai comuni di un contributo, nella misura del 100% delle somme riscosse a titolo di accertamento nell’anno precedente, a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse dagli stessi enti.
Deducibilità estesa per gli interessi passivi delle società progetto
(art. 35)
L’articolo 35 conferma, con riferimento alle società di progetto, l’ambito oggettivo di esclusione dai limiti di deducibilità contenuti nell’articolo 96 del TUIR degli interessi passivi, relativi a prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine.
Risolta la problematica tra Incentivi Conto Energia e Tremonti ambientale
(art. 36)
L’articolo 36 cerca di superare, attraverso l’introduzione di una norma, le problematiche relative al divieto cumulo tra l’agevolazione Tremonti ambientale per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese, e il III, IV e V Conto Energia , ossia gli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.
Il problema è nato dal Comunicato stampa del 22.11.2017 con cui il Gestore dei Servizi energetici (GSE) aveva dichiarato l’impossibilità di cumulare le due agevolazioni e che, per continuare ad usufruire delle tariffe incentivanti, il soggetto interessato avrebbe dovuto rinunciare al beneficio fiscale goduto.
La legge di conversione prevede con l’art. 36, che in caso di cumulo delle due agevolazioni il mantenimento delle tariffe incentivanti è subordinato al pagamento di una somma, parametrata alla variazione in diminuzione effettuata in sede di dichiarazione dei redditi (la variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione, relativa alla detassazione per investimenti ambientali, moltiplicata per l’aliquota d’imposta pro tempore vigente).
I soggetti che intendono avvalersi di tale definizione devono:
• presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e contenuti saranno definiti con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale;
• provvedere al pagamento degli importi dovuti entro il termine del 30.06.2020.
Nella comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate il soggetto dovrà indicare l’eventuale pendenza di giudizi, e assumerà l’impegno a rinunciare a tali giudizi, che saranno sospesi dal giudice.
Proroga pagamento rottamazione-ter
(art. 37)
L’articolo 37 conferma il differimento al 30 novembre del termine per il versamento della prima ed unica rata per i debitori che:
• hanno presentato l’istanza di adesione della i rottamazione ter entro il 30.04.2019, o che provengono dalla rottamazione bis o sono stati colpiti dagli eventi sismici del 2016;
• e quelli che hanno fruito della riapertura del termine di relativa presentazione alla data al 31 luglio 2019.
Durante l’iter di conversione è stata confermata anche per il 2020 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali per le imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.
Impi per le piattaforme marine
(art. 38)
La legge di conversione del decreto fiscale conferma dall’anno d’imposta 2020, la nuova tassazione (Impi) sulle piattaforme marine e sui rigassificatori, in sostituzione ad ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stesso manufatti.
La base imponibile è costituita dall’intero valore contabile, e l’aliquota da applicare è 10,6 per mille. Solo per il 2020, il versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre allo Stato.
Tassa automobilista regionale attraverso pagoPA
(art.38-ter)
In sede di conversione del decreto fiscale viene previsto che dal 1° gennaio 2020 è obbligatorio il pagamento della tassa automobilistica con la piattaforma pagoPA.
Pene più alte per reati tributari
(art.39)
L’articolo 39 conferma l’inasprimento delle pene previste per alcuni reati fiscali, disciplinati dal D.lgs. 74/2000 come riassunte nella seguente tabella.
MODIFICHE AL TESTO DEL D.LGS. 74/2000
REATO PENA PRE DECRETO FISCALE PENA POST DECRETO FISCALE CONFISCA ALLARGATA
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) Da 1 anno e sei mesi a 6 anni Da 4 a 8 anni Sì, per passivi fittizi superiori a 200mila euro
Da 1 anno e sei mesi a 6 anni se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100mila euro
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) Da 1 anno e sei mesi a 6 anni Da 3 a 8 anni Si, per imposta evasa superiore a 100mila euro
Dichiarazione infedele (art. 4) Da 1 a 3 anni Da 2 a 4 anni e 6 mesi No
Omessa dichiarazione (art. 5) Da 1 anno e sei mesi a 4 anni Da 2 a 5 anni
No
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) Da 1 anno e sei mesi a 6 anni Da 4 a 8 anni Sì, per importi non veritieri superiori a 200mila euro
Da 1 anno e sei mesi a 6 anni se l’importo non corrispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a 100mila euro
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) Da 1 anno e sei mesi a 6 anni Da 3 a 7 anni No
Responsabilità amministrativa in relazione ai reati tributari
(art. 39 comma 2)
L’articolo 39 amplia la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in relazione alla commissione di reati tributari. Di seguito un riepilogo in forma tabellare:
REATO SANZIONI
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a 100mila euro Fino a 500 quote
Dichiarazione fraudolenza mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a 100mila euro Fino a 400 quote
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Fino a 500 quote
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100mila euro Fino a 500 quote
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100mila euro Fino a 400 quote
Occultamento o distruzione di documenti contabili Fino a 400 quote
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte Fino a 400 quote
Tutte le sanzioni sono aumentate di un terzo se, a seguito del reato tributario, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.
Agli enti, inoltre, si applicano anche le seguenti sanzioni interdittive:
• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi
• divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Contributo dispositivi antiabbandono
(art. 52)
L’articolo 52 introduce un contributo di 30 euro, per l’acquisto dei dispositivi anti-abbandono in auto. Si ricorda, che la L. 117/2018 ha introdotto l’obbligo, per il conducente dei veicoli delle seguenti categorie:
M1 veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
N1 veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t
N2 veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t
N3 veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t
immatricolati in Italia , quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni, assicurato al sedile con il sistema di ritenuta omologato, l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le sanzioni per la mancata installazione del dispositivo partono dal 6 marzo 2020.
Detrazione acquisto moto airbag
(art. 52)
L’articolo 52 introduce una nuova detrazione Irpef, che consiste nella possibilità di detrarre dall’imposta lorda – a decorrere dal 2020- un importo pari al 50% delle spese documentate, fino ad un ammontare massimo di 500 euro di spesa, sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale moto airbag, anche se integrati in capi di abbigliamento, ad attivazione:
• meccanica, certificati secondo la normativa europea EN 1621-4;
• o elettronica, certificati secondo la citata normativa europea nella sola parte applicabile ai dispositivi elettronici
Aumento aliquota imposta premi assicurazioni
(art. 52 comma 3)
L’articolo 52, comma 3, aumenta dal 10 al 10,3% l’aliquota delle imposte sui premi di assicurazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all’art. 353 del Codice delle assicurazioni private.
Contributo rinnovo parco veicoli
(art.53)
L’articolo 53 raddoppia le risorse per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte:
• al Registro elettronico nazionale (R.E.N.)
• e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nel caso di imprese esercenti il trasporto merci.
Sono oggetto del finanziamento gli investimenti avviati a far data dall’entrata in vigore della presente disposizione, fino al 30.09.2020, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, nonché (aggiunto in sede di conversione del decreto) al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 , con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a:
• trazione alternativa a metano (CNG);
• gas naturale liquefatto (GNL);
• ibrida (diesel/elettrico);
• elettrica (full electric);
• ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI.
L’agevolazione consiste in un contributo, compreso tra:
• un minimo di 2 mila euro ed un massimo di 20 mila per ciascun veicolo, a seconda della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione;
• un minimo di euro 4 mila e un massimo di euro 40 mila per ciascun veicolo, in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo, per i veicoli destinati al trasporto passeggeri.
I contributi non potranno essere cumulati con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti.
Un decreto del Ministero delle infrastrutture dei trasporti regolerà modalità e termini.
Agevolazioni fiscali veicoli elettrici e ibridi utilizzati da invalidi
(art.53-bis)
La legge di conversione del decreto fiscale estende l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 4%, finora prevista solo per mezzi a benzina e diesel, alle cessioni di autoveicoli e motoveicoli ad alimentazione ibrida ed elettrica, di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, effettuate nei confronti di soggetti:
• con ridotte o impedite capacità motorie permanenti,
• non vedenti;
• sordomuti;
• e ai loro familiari,
La disposizione estende poi ai menzionati veicoli ibridi e a motore elettrico, ceduti ai soggetti diversamente abili e ai loro familiari, l’esenzione dalla imposta erariale di trascrizione, dell’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione e dell’imposta di registro sugli atti traslativi o dichiarativi.
Nuova misura di acconti per soggetti ISA
(art.58)
L’articolo 58 conferma le nuove modalità di pagamento della prima e seconda rata degli acconti IRPEF, IRES, IRAP per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (o che dichiarano per trasparenza redditi di tali soggetti).
In base al testo del decreto fiscale dal 28.10.2019 i versamenti di acconto sono effettuati in due rate, ciascuna nella misura del 50%.
Riduzione TARI studi professionali
(art.58 – quinquies)
L’articolo 58-quinquies modifica la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della TARI, equiparando gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito che presenta coefficienti minori . La modifica, pertanto, porterebbe gli studi professionali a godere di una riduzione della TARI.
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