Limiti all’utilizzo di denaro contante: divieto di frazionamento del pagamento oltre soglia
La legge di Bilancio 2020 ha modificato i limiti relativi all’utilizzo del denaro contante. Dal 1° luglio prossimo, non sarà più possibile effettuare trasferimenti di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro. Dal 1° gennaio 2022 il predetto limite scenderà ancora, a 1.000 euro.
Attualmente la soglia risulta pari a 3.000 euro.
(Art. 49 D.Lgs n. 231/2007)
Il testo, ancora oggi in vigore, così dispone:
“E’ vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati …”.
Il legislatore si è così preoccupato dell’eventualità che vengano effettuati più pagamenti frazionati, tutti al di sotto della soglia, con l’unico intento di eludere l’osservanza del predetto limite con PAGAMENTI “artificiosamente frazionati”.
Tale eventualità non deve essere però confusa con i comportamenti, del tutto legittimi, posti in essere sulla base di un accordo concluso con il creditore circa il pagamento rateale del corrispettivo relativo all’acquisto di beni o di servizi.
La soluzione
I pagamenti frazionati in contanti derivanti da accordi commerciali contenuti in contratti scritti devono essere consoni a normali pratiche commerciali come ad esempio il versamento di acconto/caparra al momento dell’ordine seguito dal saldo alla consegna.